Cos’e’: i soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da

effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità a far fronte ai propri impegni, possono

accedere alle procedure di “composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Chi puo’ richiederle: Le procedure riguardano i debitori non soggetti a fallimento (piccoli

imprenditori, professionisti e privati in genere).

Come si svolge: Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un

professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.

Le procedure sono:

 L’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano

proposto dal debitore.

 Il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i

creditori.

L’accordo di ristrutturazione può essere chiesto da tutti i soggetti di cui sopra e richiede il voto

favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti. Per il piano del consumatore, invece, non è

richiesto il voto favorevole dei creditori i quali soggiacciono alla decisione resa dal Tribunale.

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non

comportano necessariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.

La procedura di ristrutturazione, volta all’accordo con i creditori, che si esprimeranno a

maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in

misura non integrale, a determinate condizioni e purchè rispetti gli impegni assunti con la proposta

di accordo.

Analogo scopo ha la procedura di composizione consistente nel piano del consumatore, con la

differenza che in questo caso non è necessario l’accordo con i creditori, ma il piano può essere

omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del

Tribunale. Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento volto a verificare se

sussistono le condizioni per il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano de

consumatore per tutti i creditori.